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Art. 603 c.p. ovvero reato di plagio

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Grisonio
view post Posted on 16/10/2007, 14:20 by: Grisonio




Integro.

"Il 19 aprile 1981 la Corte Costituzionale giudicò illegittimo l'Art. 603 del Codice Penale, che puniva con la reclusione da 5 a 15 anni “chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da indurla in totale stato di soggezione”, in quanto tale norma a giudizio dell'Alta Corte conteneva una ipotesi di reato “non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato, non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione”.

L'Art. 603 intendeva riferirsi a quelle tipiche situazioni di dipendenza psichica, che possono realizzarsi nel rapporto fra maestro ed allievo, fra medico e paziente, fra religioso e credente, nelle relazioni sentimentali ed amorose, nei rapporti di reciproca influenza. Secondo il parere espresso dalla Corte Costituzionale pertanto non esisterebbero modalità oggettive di accertamento di situazioni in cui si possa ottenere modalità psichiche di plagio, nè " ...è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano essere capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona".

Secondo Franco Granone, pioniere e decano dell'Ipnosi Medica e Presidente Onorario del centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale (si vedano in proposito gli articoli sull'ipnosi, a firma del professore, pubblicati sui nn. 8/93, 1/95 e 2/96 di “Leadership Medica”) “ ...nei rapporti personali possono insorgere particolari condizioni, ben conosciute in ipnosi vigile durante le quali il soggetto non riesce a sottrarsi all'imperio di determinate idee suggestive, andando incontro a monoideismi plastici e a parziale dissociazione psichica; pur apparendo integra la sua coscienza e del pari, entro determinati limiti, la capacità di riflessione e di critica... in questi casi può avvenire un certo plagio del soggetto con un procedimento ipnotico, che difficilmente viene riconosciuto dagli astanti, né dallo stesso operatore, se questi non è edotto nella dinamica dei processi ipnotici, plagio che potrebbe spingere persone neurolabili o predisposte a crimini o al suicidio”.


http://www.cesil.com/0500/plagit05.htm

In sintesi, il plagio esiste ma è un fenomeno sconosciuto ai sigg.ri della Corte, forse perchè a quei tempi, ben 26 anni fa, da noi si facevano i primi passi nello studio della manipolazione mentale.
C'è un organizzazione, la tutor onlus, che si occupa del reato di plagio e riporta alcune cose interessanti e che si ricollegano al discorso iniziale.

La difesa contro la sottomissione psicologica era affidata all'art. 603 (Plagio) del Codice Penale che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 1981 a causa di una insufficienza che generava equivoci. Poiché era raramente applicabile, necessitava di una correzione.

Il 4 Marzo 2004 la commissione Giustizia del Senato aveva approvato all'unanimità il nuovo articolo 613 bis del Codice Penale, che introduceva sanzioni severe contro la manipolazione mentale. La nuova disposizione del Codice sarebbe stata introdotta all'interno dei delitti contro la libertà individuale e, più specificatamente, contro la libertà morale.

Il provvedimento non ha superato il successivo iter di approvazione.

In tal modo il Governo ha cercando di reintrodurre il reato di plagio nel Codice Penale, ma secondo alcuni appartenenti a gruppi di culto questo comporterebbe una limitazione della libertà di religione. [..]

L'articolo 728 del Codice Penale (capitolo sugli abusi) punisce l'intervento sulla volontà e la coscienza altrui, riferendosi allo stato di narcosi e di ipnotismo, ma poi si estende al trattamento che sopprime la coscienza e la volontà. Tale norma trova applicazione quando il trattamento non comporta l'impiego di medicinali o droghe, ma arriva comunque a piegare la volontà del soggetto.
I reati più gravi sono previsti nel capitolo 111 sulla tutela della libertà individuale personale (come il sequestro di persona, art. 605)


http://www.assotutor.it/reato_plagio.htm

C'è anche un altro documento interessante e alcune domande sono state poste all'avv. G.Guarienti. Riporto le sue risposte e alla fine cito il link, qualora qualcuno volesse leggere di più sull'argomento plagio.

"Come si possono difendere il cittadino o i familiari del soggetto che ha subito questo tipo di esperienza?"
Il sistema giudiziarioitaliano attualmente non possiede strumenti adeguatiper contrastare il fenomeno di organizzazioni che “utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che nella fase di proselitismo e in quella di indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca” (definizione tratta dal Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni redatto nel febbraio 1998 ed intitolato “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”).

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 1981, n. 96, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del Codice Penale, che prevedeva e puniva il plagio, e cioè il fatto di chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione.

L'abolizione di tale reato, che ben si adattava a punire le tecniche di manipolazione e di lavaggio del cervello poste in essere da sette a sfondo religioso o politico–rivoluzionario, ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a ricercare nel codice penale altre fattispecie di reato che potessero applicarsi ai casi in oggetto, con risultati, bisogna dirlo, spesso deludenti, al punto che de iure condendo si sta discutendo sull'opportunità di introdurre la nuova fattispecie di reato “aggressione alla libertà psichica”.


Abolire il reato di plagio per poi ricrearlo e chiamarlo aggressione alla libertà psichica. lol
La domande che seguono si rifanno alle norme che possono in qualche modo tutelarci dai presunti plagiatori, anche se nelle conclusioni di DeMarco e Miccoli si legge "i soggetti vittima di influenze assimilabili al plagio non sono praticamente tutelati dalla legge e, in un caso di condizionamento, nessuno può agire a difesa del soggetto dalle tecniche adottate per soggiogarlo. "

"Quali sono gli ostacoli all'istituzione di un simile reato?"
L'ostacolo principale è rappresentato dalla difficoltà di perseguire penalmente un condizionamento mentale su persone che, per quanto psicologicamente deboli ed influenzabili, sono giuridicamente capaci di intendere e volere; certo è che, se il condizionamento avviene mediante il ricorso a tecniche ipnotiche o suggestive, a somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti o ad altre forme di violenza si applicheranno differenti fattispecie di delitto o di contravvenzione, ed in particolare:

- Violenza privata (art. 610 c.p.) (n. 5)

- Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 643 c.p.) (n.7);

- Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui (art. 728 c.p.) (n. 8);

- Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.) (n. 9).

E' ovvio poi che le sette a sfondo religioso possono essere chiamate a rispondere di altri tipi di reati direttamente connessi alle metodologie attuate per limitare la libertà di autodeterminazione dei singoli “adepti”, quali i reati di associazione per delinquere, di estorsione, di truffa, di violenza sessuale, di riduzione in schiavitù e di sequestro di persona.

A tale proposito è importante sottolineare che in data 29 aprile 1998, dopo circa due anni di indagine, l'allora Ministro degli Interni Giorgio Napolitano ha inviato alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati un voluminoso rapporto redatto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza intitolato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia”, nel quale viene riservato ampio spazio alla delicata tematica relativa ai pericoli e alla possibile rilevanza penale di particolari pratiche poste in essere dai suddetti movimenti.

Il rapporto evidenzia cinque particolari aspetti relativi all'attività dei singoli gruppi:

1) L'utilizzo, allo scopo di reclutare nuovi seguaci e mantenere quelli già “caduti nella rete” di meccanismi subliminali di fascinazione e del cosiddetto “lavaggio del cervello” (brainwashing) o altri consimili metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo;

2) L'interesse, più che all'arricchimento spirituale degli adepti, a quello materiale dei capi carismatici, che si realizza attraverso l'esazione dei contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri, oggetti di culto, talismani) e servizi vari (in genere sedute psicoterapeutiche e “corsi di perfezionamento”);

3) Il celare, dietro un'apparenza talora rispettabile e al di là dei fini dichiarati, comportamenti immorali o condotte illecite;

4) La propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente irrazionali, che potrebbero obnubilare gli adepti e spingerli a comportamenti devianti e pericolosi per la sicurezza pubblica;

5) Il perseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati, se non addirittura di piani eversivi o destabilizzanti dissimulati dal “pretesto religioso”.

Le iniziative giudiziarie sorte a carico delle sette a sfondo religioso non hanno mai avuto particolare fortuna e si sono spesso concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati (si veda in particolare il processo alla setta “i bambini di Satana Luciferiani” che tanto scalpore ha suscitato per le accuse di pedofilia mosse al “sommo sacerdote” Marco Dimitri).

La difficoltà di giungere alla condanna penale di tali sette sedicenti religiose è legata sia, come già detto, alla mancanza del nostro codice di una precisa fattispecie di reato che condanni inequivocabilmente la condotta di chi sottopone una persona ad un vero e proprio “lavaggio del cervello”, sia al fatto che spesso i difensori delle sette invocano (e i giudici danno loro ragione) l'applicazione dell'art 51 c.p. che afferma che “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

La punibilità delle condotte poste in essere dai movimenti pseudo religiosi sarebbe quindi esclusa per il fatto che esse esercitano il diritto di professare liberamente la propria religione come previsto dall'art. 8 della carta costituzionale. (n. 10)



La legislazione internazionale riconosce il potere di questo tipo di tecniche di controllo mentale?

La data del 5 febbraio 1992 rappresenta il momento in cui il dibattito sull'inquietante fenomeno di proliferazione di sette e movimenti pseudo religiosi esce dagli stretti confini nazionali ed acquisisceun respiro europeo; in tale data, infatti, il Consiglio d'Europa, organismo fondato nel 1949 allo scopo di salvaguardare la democrazia in Europa e vigilare sul rispetto dei diritti umani nel continente europeo, adotta la Raccomandazione su Sette e Nuovi Movimenti Religiosi n. 1178.

In tale documento il Consiglio d'Europa ha affermato che la libertà di coscienza e di religione garantite dall'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo rende inopportuno il ricorso a una legislazione ulteriore per le sette e che anzi i problemi posti da esse dovrebbero essere affrontati con interventi di tipo educativo, comprendenti anche la diffusione di una informazione concreta e obiettiva sulle maggiori religioni e le loro principali varianti e sulla natura e le attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi.

In data 22 giugno 1999 lo stesso Consiglio d'Europa ha adottato il Rapporto 1999 in materia di sette nel quale ha ribadito la sostanziale validità della Raccomandazione n. 1178 del 1992 ed ha approfondito alcuni aspetti del problema.

In particolare il Rapporto si sofferma sul nome da attribuire ai nuovi movimenti religiosi e consiglia alle autorità statali di evitare di utilizzare invece la definizione di “gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica”. In questo modo si eviterebbero tre errori:

- discriminare gruppi con dottrine strane ma assolutamente innocui;

- includere nei gruppi pericolosi organizzazioni perfettamente inserite nelle religioni maggioritarie;

- distinguere in modo arbitrario e discutibile le sette dalle religioni.

Relativamente a quest'ultimo aspetto è importante leggere questo passo del Rapporto: “Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le attività svolte in nome di queste credenze. La libertà di religione e coscienza è garantita dall'art. 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, tuttavia le attività di questi gruppi devono mantenersi in linea con i principi delle nostre società democratiche.

Questi gruppi affermano di essere religioni e che di conseguenzalo Stato non ha diritto di agire contro di loro. Se lo Stato, messo a confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito nel cercare di dimostrare che il gruppo in questione non è una religione fallisce nel suo compito di neutralità e partecipa direttamente alla controversia spirituale o religiosa. Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da potere poi affermare di agire in accordo con esso se ciò implica la commissione di illegalità. Questo è il genere di dibattito in cui alcuni gruppi sistematicamente cercano di attrarre le autorità, e queste ultime devono cercare di evitarla”.

Il Rapporto, poi, ad ulteriore conferma della attenzione e della preoccupazione dei governi europei in relazione al fenomeno della diffusione delle sette, pur ribadendo l'impossibilità di addivenire alla creazione di una legislazione europea su tale tema, afferma che la libertà di credo, sancita dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, deve, in taluni casi, subire alcune restrizioni e, all'uopo, cita alcune sentenze emesse dal Tribunale Europeo per i Diritti Umani che stabiliscono, appunto, alcune restrizioni nell'applicazione dell'art. 9 ed in particolare:

- restrizioni del proselitismo: il proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito in tutti quei casi in cui “prende la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di disagio o necessità e a volte implica addirittura l'uso dellaviolenza e del lavaggio del cervello”;

- restrizioni nelle manifestazioni pubbliche di libertà religiosache devono essere in proporzione e corrispondere ad un interesse legittimo;

- incompatibilità tra attività religiosa e il mantenimento di incarichi di servizio civile: “gli ecclesiastici di una Chiesa nello Stato hanno sia obblighi religiosi che obblighi verso lo Stato. Se le esigenze dello Stato entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il loro incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa;

- limitazioni legate alle “conseguenze legali dell'indottrinamento dei membridella setta”, spesso chiamata “manipolazione mentale”.



http://www.cesil.com/0500/plagit05.htm
 
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6 replies since 2/10/2007, 12:08   902 views
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