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Art. 603 c.p. ovvero reato di plagio

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Kyodai
view post Posted on 4/10/2007, 19:51 by: Kyodai




Io ritengo che la sent. n. 96 del 1981 della Corte costituzionale interpreti correttamente i principi del nostro sistema penale che bisogna ricordare si basa sul fatto e quindi sulla dimostrabilità dello stesso, mentre invece l'art. 603 per la sua formula ambigua e fortemente generica andava proprio contro i principi di determinatezza e tassatività della norma penale.
E infatti se andate a vedere l'applicazione di tale norma fino alla sua abrogazione questa ha portato dietro le sbarre più innocenti che imbroglioni "adulatori": guardate p.e. il caso Braibanti citato alla nota 17 (per chi vuole una più rapida conoscenza il link a wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Braibanti).
Inoltre se andiamo a vedere la Sezione I, Capo III, Titolo XII del c.p. riguardante i delitti contro la personalità individuale vediamo che a parte l'incostituzionale art. 603, gli artt. 600-604 dove è configurato un rapporto padronanza-assoggettazione presuppongono un'azione umana esclusivamente fisica.
Resta ben arduo dimostrare un comportamento di tipo plagiatorio per come è impostato dal Dott. Giovanni Flora
CITAZIONE
L'ipotesi alternativa di una tutela penale incentrata sull'inosservanza del provvedimento del giudice civile

A nostro parere si potrebbe elaborare un diverso schema di tutela; proprio muovendo dalla considerazione che è dalla constatazione di singole vicende concrete che si evidenziano sia l'offesa che la carica di disvalore della condotta. Si potrebbe cioè prevedere che, di fronte a condotte costituenti un serio e concreto pericolo per l'integrità della personalità individuale, determinati soggetti legislativamente indicati (tra i quali - a nostro avviso - il pubblico ministero presso il Tribunale) possano ricorrere al giudice civile (Presidente del Tribunale o Presidente del Tribunale per i minorenni, in caso di soggetti passivi minorenni) il quale, con provvedimento d'urgenza, sentite le parti ed esaminata la persona indicata come vittima, sia legittimato ad inibire il comportamento pericoloso contestato. La sanzione penale, poi, in questa prospettiva, dovrebbe essere ricollegata all'inosservanza del provvedimento del giudice civile, sulla traccia di quanto già previsto dall'art. 388 c.p. [28]

Tale tipo di soluzione mi parrebbe molto più lesiva della libertà morale della persona rispetto a quelle che la proposta intende tutelare... specialmente se l'ipotetica vittima è un maggiorenne con piena capacità d'intendere e di volere
 
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6 replies since 2/10/2007, 12:08   902 views
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